Allenamento Base – Considerazioni legali

In questo appuntamento del nostro percorso di formazione all’internazionalizzazione d’impresa analizzeremo alcuni aspetti di tipo legale senza aver la pretesa di essere esaustivi. La materia è potenzialmente immensa se la si immagina applicata ai diversi ambiti, paesi, interlocutori e prodotti. L’intento sarà quindi quello di muovervi verso approfondimenti specifici per la realtà in cui si opera e per includere i giusti “specialisti” all’interno del vostro team.

Partiamo da una rapida analisi dei tre sistemi legali in cui ci potremmo imbattere esportando.

  1. Common Law. Diffusa geograficamente nei paesi anglosassoni quali UK, Stati Uniti, Canada ed alcune ex colonie britanniche. Si basa sostanzialmente sul principio-cardine del “precedente”. Non esiste quindi un vero e proprio compendio di leggi ed il giudice dovrà conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza nel caso in cui si stia esaminando una circostanza identica a quella trattata nel caso già deciso. È evidente come il ruolo del giudice nel determinare il diritto sia cruciale, mentre la legge diviene fonte normativa di secondo grado.
  2. Civil Law. La troviamo applicata in Europa (escluso UK ed Irlanda), nella maggior parte dei Paesi dell’America Latina, in Asia e in alcuni Paesi africani (come Egitto e Madagascar). A differenza di quanto sopra, l’elemento distintivo della legge civile è la presenza di codici di diritto sostanziale, che disciplinano in astratto tutti i casi che possono esser portati davanti al giudice, cui si affiancano quelli strumentali, che regolano gli aspetti procedurali. Poiché si basa sulla mera fonte legislativa, è chiaro che legislatore e leggi rappresentano i cardini del sistema, mentre il giudice assume un ruolo marginale nel modellare il diritto vivente. Infatti, a questi è demandato l’accertamento dei fatti di causa e l’applicazione di quanto dettato dalla norma astratta.
  3. Theocratic Law. E’ una forma di governo che non si rimette alla sviluppo civile di diritto, ma ad un’interpretazione della volontà di un Dio da cui scaturiscono scritture e le autorità religiose. La legge, in una teocrazia, deve essere coerente con il testo religioso della religione dominante a cui si attiene. In una teocrazia i tribunali sono solitamente presieduti da funzionari religiosi. Iran ed Arabia Saudita sono i due esempi più chiari in cui si può trovare questo sistema.

Vediamo ora quali possano essere elementi da includere nella nostra analisi. Partiamo dal controllo delle esportazioni, dalle sanzioni economiche internazionali e dalle politiche di antidumping.

Il controllo delle esportazioni riguarda i trasferimenti di alcuni prodotti considerati di valenza strategica, compresi, in particolare, i materiali di armamento e i prodotti aventi un possibile duplice uso, civile e militare (comunemente definito dual use).

Le sanzioni economiche sono invece uno strumento di politica estera a cui le autorità competenti fanno sempre più ricorso, sia contro governi di Paesi terzi, sia contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche. Ad oggi, tra i paesi assoggettati a misure restrittive adottate dall’UE, figurano, ad esempio, la Corea del Nord, la Federazione Russa, l’Iran, il Sudan e la Siria.

Dumping. Termine di origine americana si può intendere il prezzo o il sistema di prezzi adottato per conquistare o dominare un mercato estero eliminando imprese o gruppi di imprese concorrenti. Tale prezzo, generalmente molto più basso di quello praticato internamente, può essere talvolta anche inferiore al costo di produzione (infatti l’espressione ‘dumping price’ significa prezzo più basso del costo). La strategia alla base di una tale condotta prevede che l’imprenditore possa rivalersi o compensarsi mediante il prezzo usato all’interno o con la variazione dei prezzi che, in un secondo momento, egli potrà adottare all’estero dopo aver conseguito l’assoluta padronanza del mercato. La reazione diretta (sul piano internazionale) per contrastare il dumping si concretizza nell’imposizione di un
dazio.

Scendendo un poco più nello specifico, trovo interessante inserire alcuni commenti sulla responsabilità del prodotto, la proprietà dei diritti intellettuali, i marchi ed i brevetti per poi analizzare le caratteristiche dei contratti internazionali.

Responsabilità del prodotto (Product Liability). Il termine definisce un tipo di responsabilità oggettiva del produttore che nasce quando un consumatore soffre un danno causato da un prodotto irragionevolmente pericoloso per via di un difetto di progettazione, di un difetto di fabbricazione o di una mancanza di avvertenze. Si applica ogni volta che un consumatore dichiari di aver sostenuto un danno per via di un prodotto difettoso. Toccherà al produttore, in questo caso, dimostrare di aver fornito un prodotto privo di difetti al fine di limitare l’entità del risarcimento. Da ricordare che tutti i soggetti che prendono parte al processo di immissione del prodotto sul mercato sono potenzialmente responsabili per il danno che il prodotto provochi al consumatore. Tali soggetti possono essere produttori, fornitori, rivenditori, distributori, assemblatori, o altri soggetti la cui attività svolta sul prodotto abbia contribuito a mettere sul mercato il medesimo prodotto difettato.
Per limitare (impossibile eliminare questo tipo di rischio), è consigliabile studiare la sottoscrizione una apposita polizza assicurativa a protezione del produttore (e/o della società distributrice come terza parte assicurata)Durante le fasi di valutazione potrebbe essere utile capire se perfezionare tale polizza presso una compagnia di assicurazioni nel paese target (che potrebbe essere a carico del partner/distributore locale).

La proprietà dei diritti intellettuali. E’ un campo vasto, dalla marca ai marchi, dai disegni industriali alle idee innovative, dalle indicazioni delle origini dei prodotti ad ogni campo della creatività. Per il sistema Italia rappresenta un vero e proprio asset per lo sviluppo del paese.

La criticità principale risiede nel fatto che non tutti i paesi riconoscono automaticamente brevetti e marchi che sono stati depositati nel paese di origine. Quindi è necessario replicare le richieste di tutela in ogni singolo paese con comprensibili aumenti dei costi e dei tempi. Alcuni accordi multilaterali stanno via via semplificando i riconoscimenti automatici anche se la verifica diretta è d’obbligo in ogni circostanza.

Brevetto: quando un soggetto produce un’invenzione intesa come innovazione tecnologica. La protezione di ciò avviene tramite il deposito del brevetto.

Marchi. Ovvero denominazioni, immagini grafiche e loghi, parole e lettere, suoni, disegni e cifre, forme del prodotto o del packaging purché siano originali e si differenzino da quelli usati da altre imprese per distinguere i loro prodotti. La registrazione dei marchi può avvenire solo nel caso in cui essi rispondano a dei requisiti fondamentali, ovvero quelli di novità, originalità e capacità distintiva.

Studi legali specializzati in queste pratiche sono ampiamente diffusi ed alcuni di loro hanno maturato importanti esperienze in alcuni paesi specifici sia nella gestione preventiva che nel supportare le aziende nei contenziosi.

Partendo da quest’ultima affermazione introdurrei l’aspetto che più vede necessaria la presenza di assistenza specializzata ovvero i contratti internazionali.

In base alle diverse strategia di approccio è difficile pensare che non sia necessario strutturare un documento che regoli i rapporti con partners locali: distributori, partner di joint venture o licenziatari. La presenza di differenti sistemi legislativi dovrebbe subito portare ad un primo approfondimento se le regolamentazioni che essi talvolta impongono abbiano impatto significativo su concetti base quali, per esempio, il rapporto di esclusiva, di agenzia o di rappresentanza commerciale.

Successivamente si entrerà nel merito del rapporto tra le parti andando a lavorare con il metodo dell’approssimazione progressiva ovvero con l’affinamento di ogni dettaglio durante le fasi di negoziato. Un possibile scenario potrebbe essere quello di utilizzare un template di accordo secondo quelli che sono gli standard del commercio estero (vedi l’International Chamber of Commerce). Questi documenti sono volutamente corposi ed omnicomprensivi proprio per dare la possibilità di partire da un punto solido su cui andare poi a lavorare di fino tra le parti. Non è secondario per l’esportatore (di solito incaricato di sottoporre inizialmente il documento) inoltre poter utilizzare un documento “super partes” come approccio alla negoziazione.

Insieme al legale si andrà a negoziare o variare (od eliminare) tutto ciò che possa essere ritenuto utile in vista di un accordo di piena soddisfazione e tutela alle parti.

Per questa sessione di allenamento è tutto!

Ora fate alcune vostre considerazioni e domande al vostro consulente legale al fine di identificare ulteriori fattori da includere nell’analisi.

Al prossimo appuntamento ripartiremo da alcuni punti qui citati all’interno della gestione della Country Risk Analysis.

Seguici. Una sessione di allenamento alla volta.